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Quando è possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo?

Quando è possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo?

Come sappiamo, in materia di riscossione di tributi, è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario: l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella per un vizio di notifica.

Ne discende dunque che, qualora il debitore, affermando che non gli sia stata notificata la cartella, intenda ottenere l’accertamento negativo della sussistenza del debito è tenuto a recuperare i termini fissati per la proposizione dell’azione dimostrando che detto termine non è mai iniziato a decorrere, in quanto non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell’iscrizione a ruolo.

Qualora, invece, il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo non notificato (in particolare, la prescrizione), lo strumento a sua disposizione è, a fronte dell’iniziativa esecutiva dell’amministrazione in forza di un credito prescritto, l’opposizione all’esecuzione (articolo 615 codice procedura civile).

Laddove, però, nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione, l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione: infatti, il debitore ben avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il cosiddetto sgravio).

Si tratta dei principi di diritto enunciati dai giudici della Corte di cassazione, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, con la sentenza 29294/2019.

 

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