I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare
La normativa relativa al comportamento della società di riscossione Equitalia all’interno delle procedure esecutive immobiliari è racchiuso nella sezione V del D.P.R 29.09.1973 n. 602. In particolare all’art. 76, così come modificato dall’art. 52 D.L. 21.6.2013 n. 69.
In tale norma si dispone che l’agente della riscossione (Equitalia) non può dare corso ad un procedimento di esecuzione immobiliare se l’immobile oggetto della stessa è unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso) ed adibito da questi a sua residenza principale.
Al medesimo comma la norma dispone altresì che, nei casi diversi da quello sopra citato, cioè quando l’immobile non sia l’abitazione principale del debitore e tanto meno il suo unico immobile, l’agente di riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare soltanto se il credito complessivo supera i 120.000,00 euro e che, sull’immobile soggetto ad esecuzione, deve essere iscritta ipoteca da almeno sei mesi.
Questa norma, tuttavia, non impedisce ad Equitalia di intervenire in un procedimento di esecuzione sulla prima casa e abitazione del debitore, promosso da un altro creditore (privato), pur vantando un credito inferiore ai 120.000,00 euro e pur non avendo iscritto ipoteca. In tali casi l’agente di riscossione richiede ugualmente di partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata.
Equitalia, così facendo, esercita un diritto espressamente riconosciuto dalla norma citata e che, in generale, è riconosciuto a qualunque creditore.
Può verificarsi, però, il caso in cui il creditore principale, o procedente, rinunci a dare impulso alla procedura (anche in virtù di un accordo) e, in assenza di altri intervenuti, Equitalia si trovi a rivestire il ruolo di creditore procedente. In questi casi appare da escludere che l’agente di riscossione possa dare impulso ad una procedura in assenza di quei presupposti che gli avrebbero consentito di promuoverla come creditore principale.
Una parte consistente della giurisprudenza appare orientata, infatti, a negare tale diritto ad Equitalia, suggerendo che non si possa fare altro che dare seguito all’estinzione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base del fatto che mancherebbero gli autonomi poteri di impulso, mettendo in evidenza la sostanziale differenza fra il ruolo di “intervenuto” ed il ruolo di “procedente”.
Redatto da Andrea Saverio Teofrasto