Il creditore può pignorare lo stipendio del coniuge ?
Prima del fatidico “SI, lo voglio” è importante conoscere anche in che misura si è responsabili della situazione finanziaria del coniuge.
Prima di tutto bisogna distinguere i debiti personali dai debiti comuni: per debiti personali si intendonoi debiti contratti da un solo coniuge, senza il consenso dell’altro. Ad esempio, quando il coniuge ha comprato qualcosa che non ha alcuna utilità per la famiglia, oppure ha compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza il consenso della moglie o del marito. Se ad esempio uno dei due ha comprato una casa senza il consenso dell’altro coniuge, la proprietà sarà di entrambi ma il debito sarà in capo solo a chi ha sottoscritto il contratto di acquisto.Nel momento in cui il creditore dovesse arrivare ad avviare la procedura esecutiva al fine di recuperare il denaro che gli spetta, egli dovrà prima di tutto aggredire i beni personali del coniuge che ha contratto il debito (nel nostro caso è colui che ha sotto il contratto di acquisto) e solo nel momento in cui non dovesse bastare il creditore potrà aggredire tutti quei beni che fanno parte della comunione nella sola misura della metà del valore (ovvero per la sola quota spettante al coniuge – debitore). In nessun caso potrà aggredire i beni personali dell’altro coniuge. Ricorda: lo stipendio del coniuge è solitamente escluso dalla comunione e non può essere pignorato.
All’atto del matrimonio la separazione dei beni è sicuramente uno dei sistemi più sicuri per evitare un pignoramento per debiti del coniuge.
Contrariamente detto, se i debiti vengono contratti da un solo coniuge, ma nell’interesse della famiglia, la situazione è leggermente diversa in quanto si tratta di acquisti utili ad adempiere ad un bisogno o a un interesse che coinvolge anche gli altri membri del nucleo familiare. Nello specifico parliamo di:
- mutui, ipoteche, imposte, eccetera
- debiti per amministrare e gestire i beni stessi (spese di gestione, di manutenzione, d’assicurazione)
- spese per il mantenimento della famiglia, l’istruzione e educazione dei figli, vestiario, arredamento della casa, cure mediche, eccetera
- qualsiasi altra obbligazione contratta da entrambi i coniugi consensualmente
- marito e moglie rispondono sia col patrimonio comune che con i beni personali. In questo caso i creditori agiranno prima di tutto aggredendo i beni facenti parte della comunione e, se questi non dovessero essere sufficienti, potranno rivalersi sui beni personali di ciascuno dei due coniugi, sempre fino al 50% del credito.